COME TRASPORTARE LA PROPRIA BICI IN AUTO
Sono in molti a possedere una o più biciclette, ma quando si decide di portare con sé questi mezzi a due ruote, si tratta di capire come trasportarli durante un weekend o per delle vere e proprie vacanze dalla durata più lunga.
La bicicletta viene utilizzata in diverse situazioni, o con scopi differenti. Tra i vari esempi la vediamo entrare in azione per l’esercizio fisico o per il tempo libero e il turismo.
In questo articolo andremo a scoprire insieme come trasportare la propria bici in auto e cosa dice la legge a riguardo.
Alcuni metodi per poter trasportare la propria bici con l’auto
Esistono diverse opzioni per trasportare una bicicletta in auto. Tra i metodi più comuni abbiamo:
Portabici da tetto: questa tipologia di portabiciclette si monta sul tetto della macchina, adoperando una barra di base o un supporto.
Questo metodo è specialmente adatto per auto con barre longitudinali o una base per il montaggio del portabici. Tra i suoi vantaggi, oltre al prezzo accessibile, è che si monta all’inizio del viaggio e si smonta alla sua fine, o si può lasciare montato per tutta la durata del tempo che si è fuori. Invece, bisogna tenere in considerazione anche gli svantaggi, tra cui il fatto che caricare una o più bici sul tetto di un’auto non è affatto semplice, specialmente se la vettura è alta o di grandi dimensioni, inoltre bisognerà prestare attenzione ai sottopassaggi o ai ponti. Infine, la velocità è preferibile che sia contenuta;
Portabici interno
Se si ha uno spazio sufficiente all’interno della propria auto, si possono smontare le ruote della bicicletta e posizionarla all’interno della vettura. Questa tecnica prevede di piegare o abbassare i sedili posteriori e di proteggere adeguatamente la bicicletta per evitare danni. Banalmente su una Station Wagon o su un SUV, se si viaggia in due o anche in tre, una sola bicicletta può entrare nel portabagagli. Esistono delle specie di rastrelliere da porre sul pianale posteriore di una Station Wagon o di un SUV a cui agganciare la propria bici per permetterle di viaggiare in piedi dopo aver proceduto a rimuovere le ruote. Questa è una soluzione molto sicura, che riesce a dare protezione alla bicicletta contro i detriti, la pioggia o la grandine, ma che funziona solo se si ha spazio sufficiente a disposizione. Invece, con un’auto piccola, come una berlina o un’utilitaria, si può adoperare una borsa bicicletta, rimuovendo le ruote e soprattutto i pedali. Una volta fatto ciò, si ripone nel borsone e si mette nel baule;
Portabici posteriore
Questo è un portabiciclette che si fissa al portellone posteriore dell’auto. Solitamente viene fissato con cinghie e può trasportare da una a tre bici. Sarà estremamente importante assicurarsi di seguire le istruzioni del produttore per ottenere un’installazione corretta e sicura. Si tratta del modello più diffuso, in quanto si monta velocemente e perché rende semplice caricare e scaricare le bici;
Gancio traino
Se il proprio veicolo è dotato di un gancio traino, si può optare per un portabici che si attacca al gancio. Questa soluzione può supportare più biciclette e spesso offre un’installazione più semplice rispetto ad altre opzioni. Prima di procedere con questo metodo bisogna assicurarsi di verificare la capacità di carico del gancio traino e di seguire attentamente le istruzioni del produttore per un montaggio eseguito correttamente. Inoltre, avendo un collegamento con le luci posteriori dell’auto e la targa, soddisfa pienamente la normativa del codice della strada. Dunque, non ostacola la visuale posteriore e ha l’enorme vantaggio di poter trasportare fino a quattro biciclette. Una nota importante da sapere prima di procedere a questa opzione è che il gancio traino è il più costoso.
Indipendentemente dal metodo che si sceglie è fondamentale assicurarsi che la bicicletta sia saldamente fissata e che non interferisca con la visibilità del conducente. È importante verificare anche le leggi locali per assicurarsi di rispettare i regolamenti relativi al trasporto di biciclette in auto.
Trasporto di biciclette e codice della strada
L’articolo del codice della strada per il trasporto delle biciclette in auto è il numero 164 e prevede:
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 87 a € 344).